
Statuto
STATUTO in vigore dal 4 marzo 2015
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
Art. 1 - Già promossa e costituita nel 1903 dalle organizzazioni mutualistiche popolari denominate Casse peote, da un gruppo di docenti dell´Università degli Studi di Padova, da altre organizzazioni scolastiche pubbliche e da cittadini padovani, quale Ente Non Commerciale di Tipo Associativo, l´UNIVERSITÀ´ POPOLARE DI PADOVA, ai fini e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è ora regolata dal presente Statuto. L´Associazione ha sede in Padova; eventuali trasferimenti della sede legale non comportano modifica statutaria.
Art. 2 - L´Associazione "UNIVERSITÀ´ POPOLARE DI PADOVA", più avanti per brevità denominata Associazione, è apartitica, asindacale ed aconfessionale, a carattere volontario e senza scopo di lucro ed ha durata illimitata. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
FINALITÀ E ATTIVITÀ
Art. 3 - L´Associazione è aperta a tutte le correnti di pensiero, al di fuori di pregiudizi e imposizioni, e si propone scopi culturali, formativi e scientifici.
Art. 4 - L´Associazione per il raggiungimento dei suoi fini promuove :
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti, mostre, visite e viaggi;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici, cicli di interesse formativo;
- attività editoriale: notiziario dell´Associazione, atti di convegni, studi e ricerche realizzati nell´ambito dell´attività istituzionale.
Le suddette attività sono svolte sulla base della programmazione nel tradizionale arco temporale dell´anno.
Art. 5 - Per il perseguimento dei propri scopi l´Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell´oggetto sociale.
SOCI
Art. 6 - Possono diventare soci dell´Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del loro tempo libero.
L´Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio è revocata in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.
Art. 7 - I soci si distinguono nelle seguenti categorie :
- soci sostenitori : persone ed enti che versano una quota annua pari ad almeno il doppio di quella annuale di iscrizione stabilita per i soci ordinari;
- soci ordinari : persone ed enti che versano per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale di iscrizione;
- soci familiari : persone appartenenti allo stesso nucleo familiare del socio ordinario;
- soci aggregati: persone che per partecipare a singole iniziative aderiscono nel corso dell’anno accademico. Si può essere soci aggregati una sola volta;
- soci giovani : persone che hanno superato il 18° anno di età e non hanno compiuto il 30°;
- soci onorari: persone che per particolari meriti e considerazioni sono dal Consiglio direttivo ritenuti in grado, anche senza partecipazione finanziaria, di conferire lustro all´Associazione.
Art. 8 - L´ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio presentatore. Contro l´eventuale rifiuto di ammissione, che deve essere motivato e da comunicarsi all´interessato, è ammesso ricorso entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 9 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell´Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. I soci hanno l´obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti, compreso lo svolgimento delle cariche sociali, sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate.
Art. 10 - La qualità di socio si perde:
- per morte;
- per morosità;
- per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In caso di esclusione, avverso la delibera del Consiglio direttivo può essere fatto ricorso per iscritto al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione dell´esclusione.
ORGANI SOCIALI
Art. 11 - Sono organi dell´Associazione:
- l´Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12 - L´Assemblea dei Soci, organo sovrano dell´Associazione, è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
L´Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all´anno e in via straordinaria qualora necessario, o su richiesta del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
In prima convocazione l´Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida con l´intervento di tanti soci che rappresentino, con la loro presenza o per delega, almeno il 50 per cento degli iscritti; in seconda convocazione essa è valida a prescindere dal numero dei presenti.
Nella convocazione dell´Assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, può essere fissata anche la data della seconda convocazione, da tenersi con almeno una giornata di differenza. Ogni socio non può presentare più di tre deleghe.
La convocazione è fatta con avviso pubblico affisso all´albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell´Assemblea e con comunicazione ad ogni socio. Le delibere assembleari sono rese pubbliche mediante affissione del relativo verbale all´albo della sede per almeno 15 giorni.
Art. 13 - L´Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio dei probiviri alla loro scadenza;
- approvare il bilancio consuntivo;
- definire le direttive del programma generale annuale di attività;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- deliberare sulle responsabilità degli amministratori;
- nominare l´eventuale Presidente onorario;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all´Ordine del Giorno.
L´Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull´eventuale scioglimento dell’Associazione, nonché sull´eventuale revoca del Consiglio direttivo.
L´Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Segretario, o un Consigliere a ciò delegato, redige il verbale dell´Assemblea.
Art. 14 - Le deliberazioni dell´Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Dovranno essere fatte per scheda segreta solo quelle che riguardano l´elezione alle cariche sociali o questioni personali o altre per cui sia fatta esplicita richiesta da almeno il cinque per cento dei soci presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 - Il Consiglio direttivo, eletto dall´Assemblea dei Soci tra i propri componenti, è composto di 5 (cinque) membri. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di vacanza nel triennio, subentra nel Consiglio direttivo il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti subito dopo l´ultimo eletto. Egli rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. L´assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del Consiglio comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall´Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.
Art. 16 - Condizione indispensabile per la candidatura alle cariche sociali è aver acquisito la qualità di Socio almeno sei mesi prima del giorno delle elezioni. In deroga al comma precedente, su proposta del Consiglio direttivo, possono essere presentati candidati privi dei requisiti richiesti purché non superino il numero dei consiglieri da eleggere.
Art. 17 - Il Consiglio direttivo è l´organo esecutivo dell´Associazione; si riunisce nel periodo di attività sociale possibilmente una volta al mese ed è convocato da:
- il Presidente;
- almeno tre Consiglieri con richiesta motivata;
- almeno il cinque per cento dei Soci con richiesta motivata.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei Consiglieri e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Le decisioni del Consiglio vengono registrate in apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.
Art. 18 - Il Consiglio direttivo dell´Associazione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall´Assemblea generale dell´Associazione. Il Consiglio direttivo provvede, inoltre:
- alla predisposizione degli atti da sottoporre all´Assemblea dei Soci;
- alla determinazione delle quote annuali di iscrizione e all´entità dei contributi per le maggiori o diverse prestazioni fornite ai soci dalla Associazione;
- al conferimento di incarichi a singoli Consiglieri - o, eccezionalmente, a singoli soci - per la programmazione e l´organizzazione di attività dell´Associazione da sottoporre all´approvazione del Consiglio stesso; per attività complesse omogenee possono essere incaricati più Consiglieri che redigono, previa comune consultazione, un unico programma.
Art. 19 - Il Presidente è il legale rappresentante dell´Associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente.
Art. 20 - Il Segretario provvede a verbalizzare le riunioni dell´Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché a coadiuvare il Presidente nelle sue specifiche funzioni e a provvedere al buon andamento degli uffici.
Art. 21 - Il Tesoriere tiene aggiornate le scritture contabili e controlla la cassa. Elabora il bilancio consuntivo in cui sono registrate le singole voci di spesa e di entrata relative all´anno finanziario, ed elabora il bilancio preventivo in cui saranno registrate le entrate e le spese relative all´esercizio annuale successivo, suddivise in singole voci.
In caso di prolungata e ingiustificata assenza ovvero di dimissioni del Tesoriere, qualora non sia possibile provvedere alla sua sostituzione nell’ambito del Consiglio direttivo, le sue funzioni possono essere affidate ad altra persona anche se non appartenente all’Associazione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 22 - L´Assemblea dei Soci nomina il Collegio dei probiviri costituito da tre membri che durano in carica tre anni.
Il Collegio dei probiviri decide, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso avverso le decisioni prese dal Consiglio direttivo di espulsione dall´Associazione o di non ammissione di Soci all´Associazione.
PATRIMONIO
Art. 23 - Le risorse economiche e finanziarie dell´Associazione sono costituite da:
- quote annuali di iscrizione, contributi e versamenti volontari dei Soci;
- donazioni, lasciti e sovvenzioni di terzi o di Soci;
- beni immobili e mobili; rimborsi;
- ogni altro eventuale provento derivante da attività sociali.
Le quote annuali dei Soci sono stabilite dal Consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari possono essere stabiliti dall´Assemblea, che ne determina anche l´ammontare.
E´ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell´Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 24 - L´esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
SCIOGLIMENTO
Art. 25 - Lo scioglimento dell´Associazione è deliberato dall´Assemblea straordinaria dei Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio dell´Associazione, dedotte le passività, viene devoluto ad associazioni che svolgano finalità e scopi analoghi o di pubblica utilità.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 26 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Art. 27 - Le norme che regolano il funzionamento delle singole attività dell´Associazione, non previste dal presente Statuto, sono stabilite dal Regolamento interno.
Art. 28 - Il presente Statuto, approvato dall´Assemblea dei Soci del 3 marzo 2015, entra in vigore il 4 marzo 2015. Esso abroga e sostituisce ogni altra disposizione contraria.